Bollino blu Regione Lombardia per le case sul web

Come si legge in una nota “l’introduzione del codice identificativo, a cui lavoriamo da tempo, è una semplicissima garanzia di trasparenza per tutti, per i Comuni che devono effettuare i controlli e per gli stessi portali di sharing economy. Non aggiunge oneri ed adempimenti particolari, ma semplifica e contribuisce a creare un contesto di chiarezza”.  È quanto ha dichiarato stamane l’assessore allo Sviluppo economico Mauro Parolini, commentando l’approvazione da parte della commissione Attività Produttive del progetto di legge che istituisce il codice identificativo di riferimento per le case e gli appartamenti per vacanze presenti nei portali on line.  

“Regione Lombardia, per prima in Italia, – ha sottolineato Parolini – ha affrontato a viso aperto questo tema, portandolo a galla. Abbiamo infatti stabilito durante la legislatura un quadro normativo che garantisce concorrenza leale e legalità attraverso regole chiare e uguali per tutti, cercando di fare luce su alcune aree grigie di un ambito dell’accoglienza che sta conquistando fette di mercato sempre più importanti, spinto proprio dal successo e dalle prerogative della sharing economy”.

“Non c’è solo il codice identificativo. Le misure che abbiamo introdotto – ha concluso l’assessore – riguardano anche, ad esempio, la comunicazione di avvio attività, il rispetto di alcuni standard qualitativi essenziali, il rispetto delle vigenti normative statali in materia fiscale e di sicurezza, la comunicazione dei flussi turistici e l’adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza. Tutta la nostra azione, anche in questo ambito, è orientata ad innalzare la qualità dell’accoglienza in Lombardia, qualità che si traduce in un servizio più accogliente e qualificato per i turisti e in un aumento positivo della reputazione della Lombardia che è un elemento essenziale per la promozione turistica”.

  • Fabio Diaferia |

    In relazione alla proposta di adozione del cosiddetto “codice identificativo regionale” (CIR) mi permetto, tuttavia, di sottoporvi alcune osservazioni.

    Per ottenere il CIR occorre “registrarsi” in Comune ma la Direzione Regionale Sviluppo Economico prevede che detta registrazione debba avvenire, anche da parte dei proprietari che affittano i propri alloggi ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. 79/2011 (cosiddetto “Codice del Turismo”), mediante l’utilizzo di un modulo destinato ai gestori delle strutture ricettive e da presentare tramite uno sportello destinato alle imprese (il SUAP) nel quale si dovrebbe dichiarare di “offrire ospitalità ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lett. b) della l.r. 27/2015”.

    Quindi per ottenere il CIR, ed evitare la multa di 2.500,00 euro, i proprietari dovrebbero rilasciare una falsa dichiarazione, punita dal codice penale con 2 anni di reclusione.

    Converrete con me che sarebbe davvero irresponsabile (e non solo politicamente) procedere in questo senso e che di fronte al rischio della sanzione penale il CIR non verrebbe richiesto essendo preferibile affrontare la sanzione sanzione amministrativa rispetto alla quale è sempre possibile il ricorso al giudice di pace.

    Sulla legittimità di una norma regionale che preveda che un proprietario, solo in Lombardia, per esercitare il proprio diritto di proprietà privata, debba dotarsi di un CIR sotto pena di multa fino a 2.500,00, vi confesso che, da giurista, nutro fortissime perplessità. Nel nostro ordinamento i limiti alla proprietà privata possono essere stabiliti solo dalla legge civile e non certo dalla legge regionale e rispetto ad una norma come quella approvata dalla IV commissione (ove confermata dall’Aula) non resterebbe altra strada cha sollecitare il Governo ad impugnare la legge dinnanzi alla Corte Costituzionale.

    Infine: il d.l. 50/2017 ha previsto che i portali e gli intermediari che intervengono nella riscossione del canone di locazione debbono operare una ritenuta d’acconto del 21%. Questa norma, così come chiarito dalla Agenzia delle Entrate, è applicabile esclusivamente alle locazioni brevi e NON anche alle attività turistico ricettiva (B&B e Cav). Assimilando le locazioni turistiche alle Cav e quindi imponendo ai proprietari di dichiarare di offrire ospitalità ai sensi dell’articolo 26 della l.r. 27/2015, si trasformerebbero i proprietari in gestori di strutture ricettive, muniti di CIR ma non più soggetti alla ritenuta d’acconto.

    Credo che il Ministero delle Finanze non gradirebbe e che così facendo si finirebbe per vanificare l’obiettivo del contrasto al “sommerso” e alla evasione fiscale che, peraltro, è di competenza dello Stato e non certo della Regione.

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